Gotor: no al jobs act delle opere d’arte. C’è l’Articolo 1, ma c’è anche l’Articolo 9

Politica e Primo piano

Intervengo su un aspetto specifico del provvedimento sulla concorrenza, quello relativo all’esportazione dall’Italia di opere d’arte di provenienza privata e non soggette a regime di vincolo. L’emendamento all’articolo 68 presentato dal senatore Andrea Marcucci presenta gravi profili di criticità e vogliamo mettere a verbale il nostro dissenso con l’obiettivo che la Camera dei deputati possa correggere e migliorare quanto deliberato dal Senato sotto il vincolo di una prevedibile fiducia. Una serie di interventi dello storico dell’arte Tomaso Montanari hanno già evidenziato il problema davanti all’opinione pubblica, senza che ciò inducesse il governo a una maggiore ponderazione di quanto sta per avvenire in un campo nevralgico del nostro interesse nazionale.
Primo aspetto problematico: viene allineata a settant’anni la soglia temporale affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale. Oggi tale soglia era di cinquant’anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti. Quindi: oggi se una cosa (un quaderno, un bozzetto, una fotografia autografa o quant’altro) è di autore defunto e ha cinquant’anni non può essere esportata senza permesso; con la modifica per essere assistita da questa tutela ne dovrà avere settanta. Di fatto si regalano vent’anni ai mercanti d’arte e si riducono di venti i regimi di tutela pubblica che lo Stato dovrebbe garantire nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione.
In secondo luogo occorre notare che oggi possono essere vincolate le opere che, a prescindere dall’epoca della loro realizzazione (e quindi anche se hanno meno di cinquant’anni), siano giudicate «particolarmente significative» a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere. Tuttavia, con la nuova normativa, potranno essere oggetto di esame le sole opere d’arte che siano state realizzate da un artista non più vivente e che abbiano più di settanta anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settanta anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora  vivente, possono essere vincolate solo se «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Come è noto il diavolo si annida nei dettagli: in concreto tutta una serie di opere artistiche prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento potranno essere vincolate solo se si dimostra il loro interesse eccezionale e non più «particolarmente significativo». Il rischio è che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d’arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all’esportazione.
Un terzo problema riguarda le procedure di autocerficazione: al di sotto della soglia di 13.500 euro, le opere – si badi bene: autocertificate dal proprietario – potranno uscire dall’Italia senza autorizzazione del ministero (eccezione fatta per i beni la cui esportazione è vietata a prescindere dal valore, come per esempio i reperti archeologici). È vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, ma è pur vero che il paradosso risiede nella notazione per cui è l’interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell’attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni. Ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d’arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di loro presentazione fisica agli uffici preposti, e sperare poi che i controlli «a campione» del ministero riscontrino anomalie ed irregolarità, cosa assai improbabile, anche a fronte della diminuzione di addetti a questa funzione in un comparto, come è noto, sotto organico.
Qui si sta commettendo un grave errore di carattere culturale perché la libera esportabilità di un bene culturale viene legata soltanto a una soglia di valore economico, senza considerarne l’eccezionalità culturale e non monetizzabile, che si fonda sul suo valore storico in quanto oggetto che si trova dentro un determinato contesto antropologico e culturale, quello italiano, la cui integrità dovrebbe essere salvaguardata dalle leggi dello Stato e non svenduta in nome di una presunta concorrenza. Questo provvedimento introduce una sorta di jobs act delle opere d’arte, in cui il loro valore, così come è avvenuto con il lavoro in caso di licenziamenti senza giusta causa (in questo caso si tratterebbe di vendita di opere senza giusta causa) viene esclusivamente monetizzato, equiparando le opere d’arte a qualunque altro tipo di merce.
L’argomento utilizzato dai sostenitori di questo provvedimento è che esso consentirebbe di adeguarsi alla normativa europea e a quella degli altri paesi. Il rilievo non convince perché: 1) la normativa europea sarebbe il regolamento del Consiglio dell’UE 116 del 2009 che riguarda l’esportazione dei beni dal territorio dell’UE (e non dai singoli Paesi membri) e che fa salva la facoltà dei singoli Stati di disciplinare l’uscita dai loro territori; 2) la normativa internazionale e di altri Paesi non può essere un criterio guida per l’Italia, perché il nostro Paese ha la più alta concentrazione di beni d’interesse storico-artistico e culturale nel mondo: storicamente proprio sul terreno della tutela l’Italia ha rappresentato un’eccellenza e un’eccezione, un esempio da imitare e ora invece, presi da un improvviso attacco di esterofilia, ci mettiamo a inseguire il lassismo gli altri. Infine, se è vero che gli operatori del settore lamentano ritardi nelle procedure, la soluzione sta nel rafforzare gli uffici, non nell’abbassare le tutele, magari mediante l’istituzione di una Direzione generale preposta al coordinamento degli uffici di esportazione.
Che le grandi case d’aste nazionali e internazionali siano contente di questo provvedimento non ne dubito. Esso infatti tutela gli interessi professionali dei mercanti d’arte, delle case d’asta, dei trasportatori professionali di opere d’arte, dei legali che li affiancano. Ma lo stesso non si può dire degli interessi nazionali di un Paese (che dovrebbero essere preminenti) e di una comunità civile consapevoli della necessità di tutelare i propri patrimoni culturali pubblici e privati, senza favorire svendite all’estero con un evidente potenziale speculativo di carattere privato o destinato a foraggiare le collezioni dei grandi musei internazionali.
In conclusione, dunque, il ddl restringe il vincolo protezionistico e di tutela grazie all’allungamento temporale della soglia necessaria affinché un’opera possa essere qualificata «bene culturale» e grazie alla previsione di un regime circolatorio delle opere più libero e meno controllato. Ciò avviene in contrasto con la previsione contenuta all’articolo 9 della Costituzione a tenore del quale, tra i compiti precipui dello Stato, vi è pure la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione.

(Miguel Gotor. Estratto dall’intervento al Senato sul DDL concorrenza riguardo alle nuove norme sull’esportazione di opere d’arte italiana all’estero)