Guerra: “Nuovi voucher, vecchie logiche. Una norma antidemocratica che non combatte il lavoro nero”

Lavoro e Primo piano

di Maria Cecilia Guerra

l’Huffington post

L’emendamento che ha introdotto i “nuovi voucher” nella cosiddetta manovrina è inaccettabile. Quanto al metodo, perché si tratta di una azione antidemocratica di aggiramento del quesito referendario. Quanto al merito, perché fallisce proprio nei suoi obiettivi dichiarati: definire e disciplinare il lavoro occasionale e combattere il lavoro nero.

L’abolizione integrale dei voucher senza predisposizione di alcuno specifico strumento alternativo è stata decisa dal governo. Se si riteneva che i voucher andassero meglio disciplinati invece che aboliti, come adesso si sostiene, si doveva avere il coraggio di adottare la nuova disciplina e proporla al popolo italiano per permettere che fosse lui a decidere, votando sì o no al quesito referendario chiesto da più di tre milioni di cittadini.

In questo modo, invece, si è creato un precedente gravissimo: la maggioranza di turno potrà sempre neutralizzare referendum non graditi, abrogando la norma oggetto del quesito per reintrodurla poi, con alcune modificazioni, a pochi giorni di distanza.

Ogni valutazione di merito è stata sottratta al confronto, non solo con le parti sociali (datoriali e sindacali) ma anche con il Parlamento: l’emendamento sui nuovi voucher è stato presentato molto tardi e in una forma che non permetteva di proporre eventuali modifiche (subemendamenti); la manovra è stata approvata in aula alla Camera con la fiducia e non potrà essere toccata, pena decadenza del decreto, neppure al Senato. E anche questo costituisce un grave vulnus democratico.
L’abolizione dei voucher non lascia un vuoto normativo. Come ben spiegato anche dalla Corte costituzionale, citata in questi giorni spesso a sproposito, infatti, i voucher già dispongono a legislazione vigente di molti strumenti alternativi. È questo è particolarmente vero per le imprese, a cui mi riferirò esclusivamente in quanto segue.

Si tratta di strumenti normativi, che hanno avuto discipline apposite nell’ambito dei contratti collettivi: la somministrazione di lavoro, il lavoro a chiamata con o senza indennità di disponibilità, il part time orizzontale, verticale e misto, la surroga e l’extra. Questi strumenti garantiscono la massima flessibilità e sono al tempo stesso strumenti contrattuali.

Alcuni esempi più di dettaglio possono aiutare a meglio confutare la tesi del vuoto normativo. Il Contratto Terziario Distribuzione e Servizi– Confcommercio e Confesercenti prevede la possibilità di instaurare rapporti di lavoro di 8 ore settimanali per il sabato e la domenica, destinati a studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoratori e giovani fino a 25 anni. Anche i contratti del Turismo e delle Cooperative socio-sanitarie ammettono la possibilità per gli studenti di effettuare prestazioni part-time per almeno 8 ore nel week-end.

Nel settore agricolo le imprese possono utilizzare per i loro dipendenti un contratto di lavoro “stagionale”, che prevede anche la chiamata giornaliera dell’operaio agricolo, a tempo determinato.

Nel commercio e nel turismo si possono attivare contratti di brevissima durata, come nel caso della surroga e dell’extra che può arrivare al massimo a tre giorni. Si tratta di fattispecie, disciplinate dall’art. 10, c. 3 D. Lgs. 368/2001, che, come chiarito da tempo dal Ministero del Lavoro, possono rientrare nell’ipotesi di assunzione determinata da cause di “forza maggiore”, ovvero da “avvenimenti di carattere straordinario”, la cui comunicazione può essere contestuale o successiva e può non essere preceduta dalla preliminare nota informativa.

Sono contratti che permettono di fare fronte a bisogni occasionali, come tali non prevedibili e programmabili, che vengono accuratamente individuati nei contratti. Per esempio il contratto del turismo richiede causali di tipo oggettivo (quali banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni; presenze di straordinarie e non prevedibili di gruppi; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti ,stazioni) oppure causali temporali: le prestazioni rese nei fine settimana e le prestazioni rese in occasione delle festività.

La “necessità” di introdurre i nuovi voucher non deriva quindi da un problema di flessibilità del lavoro; risponde semmai a una volontà di ridurne il costo.

Mentre nelle forme contrattuali flessibili è prevista un’articolazione della retribuzione in funzione della categoria professionale cui appartiene il lavoratore, coi nuovi voucher questa non è riconosciuta.

Per quanto i nuovi voucher abbiano un costo superiore ai vecchi e diano una copertura previdenziale più alta, la differenza fondamentale è il mancato riconoscimento delle altre condizioni contrattuali che le forme flessibili disciplinate nei contratti collettivi invece riconoscono, in proporzione al tempo in cui si è occupanti e con articolazioni diverse a seconda della tipologia contrattuale: tredicesima, Tfr, ferie, festività, malattia e maternità.

Mentre nei contratti citati più sopra l’occasionalità del lavoro discende dal tipo di prestazione, o dal tipo di lavoratore, o dal particolare momento del tempo (festività, fine settimana), per i nuovi voucher l’assunzione può avvenire, con poche eccezioni, per qualsiasi tipo di lavoratore, in qualsiasi settore e per qualsiasi tipo di lavoro. L’occasionalità è data solo da un limite quantitativo di utilizzo, che poi, come è già avvenuto per i vecchi voucher e come già richiedono alcune associazioni datoriali, verrà alzato progressivamente.

Come avviene per tutti i contratti di lavoro, i nuovi voucher richiedono una dichiarazione di assunzione che va fatta prima che il rapporto di lavoro inizi, ma si prestano ad abusi, in quanto è prevista la possibilità di revoca: dichiaro che il lavoratore tal dei tali lavorerà presso di me nel tale giorno; se poi non viene il controllo, ex post, entro 5 giorni, potrò revocare la mia dichiarazione, dicendo che la prestazione non ha avuto luogo, e pagarlo in nero. Peggio di quanto non avvenisse nei vecchi voucher.

Non si vedono quindi, come si è detto, le ragioni di necessità e urgenza per introdurre, in modo affrettato e antidemocratico, una normativa che fallisce proprio nei suoi obiettivi dichiarati: definire e disciplinare il lavoro occasionale e combattere il lavoro nero.