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L’ambiente nella Costituzione: una riforma che guarda al futuro

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Il progetto di legge costituzionale approvato in questi giorni alla Camera in ultima lettura ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, modifiche che apparivano, oggi più che mai, necessarie a introdurre ed ampliare, nel testo della nostra Carta, la tutela dell’ambiente.

L’obiettivo era quello di giungere ad una riforma costituzionale che introducesse, finalmente, la tutela dell’ambiente quale principio primario fondamentale della nostra Repubblica.

Fin dall’entrata in vigore della nostra carta costituzionale, infatti, le tematiche ambientali, così come oggi le conosciamo, non solo non avevano trovato una precisa definizione, ma non potevano contare nemmeno su una solida previsione normativa di riferimento che fosse in qualche modo esaustiva del complesso e variegato tema trattato. 

La presenza del tema “ambiente” nella carta costituzionale è stata, infatti, per anni caratterizzata da una miriade di risentimenti ideologico – politici, basati prevalentemente sulla convinzione della superfluità, se non addirittura sulla inutilità di una previsione costituzionale che andasse oltre la mera tutela del paesaggio.

Oggi, invece, grazie alle contaminazioni provenienti dalle diverse esperienze europee, grazie ad alcune, illuminate, pronunce giurisprudenziali e ad un rinnovato spirito di comunità, non possiamo non riconoscere in capo a ciascun cittadino l’esistenza di un nuovo diritto fondamentale: il diritto ad un ambiente sicuro, pulito e sano. 

Perché, ormai, sappiamo che vivere in un ambiente insalubre accresce le diseguaglianze economiche e sociali tra le comunità. 

Perché ormai sappiamo che gli effetti dei cambiamenti climatici hanno un impatto non solo sui paesaggi e sulla loro morfologia, ma anche sulla salute economica e sociale degli agglomerati.

Perché ormai non possiamo che dirci consapevoli, e il testo esaminato lo dimostra, della necessità di una solida normativa di riferimento oltre che della centralità che la tutela dell’ambiente, in quanto valore complesso e trasversale, occupa in tutte le questioni che attengono la vita sul nostro pianeta.

Il progetto di legge costituzionale si compone sostanzialmente di tre articoli. 

Il primo introduce un nuovo comma all’articolo 9 al fine di riconoscere, tra i principi fondamentali enunciati dalla nostra costituzione, un principio di tutela ambientale e lo fa articolandola attraverso la specifica previsione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e dell’ecosistema svolta anche nell’interesse delle future generazioni. 

Alla visione dell’ambiente intesa precedentemente solo come tutela del “paesaggio” si è aggiunta oggi la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. 

In questa prospettiva la cura del paesaggio non è più concepita con finalità meramente estetiche, ma piuttosto nella consapevolezza che il suolo è una risorsa naturale, eco-sistemica, non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere anche una funzione sociale incorporando una pluralità di interessi e utilità collettive di natura intergenerazionale. 

In questa prospettiva, assumono un valore anche i paesaggi degradati o apparentemente privi di pregio. 

La tutela del territorio smette di essere meramente paesaggistica e di occuparsi dunque solo della morfologia dei luoghi, del loro pregio culturale o estetico e diventa tutela ambientale, laddove l’ambiente di per sé si fa valore presente e futuro. 

Ed ecco il fondamentale riferimento, inedito, che il nuovo testo introduce nella nostra carta costituzionale: la tutela dell’ambiente svolta anche nell’ interesse delle future generazioni. 

Per la prima volta si introduce nel nostro ordinamento un patto intergenerazionale, d’ora in poi chi leggerà la nostra carta costituzionale saprà di avere il diritto di vivere in un ambiente sano e al contempo il dovere di proteggerlo per coloro che verranno dopo di lui. 

Con questa norma si consegna alle generazioni che verranno il diritto al futuro che anni di negligenza e trascuratezza rischiavano di togliere loro per sempre. 

Da ultimo, merita certamente una menzione l’introduzione di una riserva di legge statale che si farà carico di disciplinare forme e modi per la tutela degli animali.

L’articolo 2 della proposta di riforma costituzionale incide, invece, sull’articolo 41 della nostra Costituzione e sull’esercizio dell’iniziativa economica privata che è e resta libera, ma che non può essere svolta in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e da oggi anche alla salute e all’ambiente. 

Io sono un avvocato e posso dire che fino ad oggi la dottrina ha insegnato a noi giuristi che l’ambiente e la salute nel nostro ordinamento non sono diritti esclusivi, vanno, cioè, costantemente contemperati con gli altri diritti e le altre libertà dei consociati, primo fra tutti il diritto all’iniziativa economica privata.

Ha provato a insegnarcelo anche la giurisprudenza con alcune sentenze dolorose, le cosiddette sentenze Salva Ilva, che la CEDU non ha esitato a definire oltraggiose per i diritti umani; sentenze che hanno provato a dirci che, nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla prosecuzione dell’attività produttiva, in alcuni casi, non può essere sacrificato sull’altare del diritto alla tutela della salute e addirittura della vita stessa. 

Il provvedimento di riforma insomma non sarà certamente risolutivo delle questioni che la transizione ecologica pone, ma apporta sostanziali e necessarie conferme al sistema dei principi cari al nostro ordinamento. 

Afferma, finalmente, un paradigma di valori che avrebbe già dovuto essere consolidato, le modifiche agli articoli 9 e 41 previste dalla riforma siano quindi spunto e monito per il legislatore affinché sia più attento e netto nei suoi futuri interventi normativi. 

Questa riforma non sarà, dunque, come non avrebbe peraltro ontologicamente potuto essere un provvedimento esaustivo, risolutivo delle nostre quotidiane battaglie verso un nuovo green deal, saranno necessari altri e ulteriori interventi del legislatore ordinario, ma è certamente una riforma che ha il pregio di parlare al e di futuro e che pone le basi per avviare e costruire una pagina nuova nella storia di questo paese. 

Maria Flavia Timbro

Deputata iscritta al gruppo di LeU. Avvocato messinese, responsabile nazionale legalità e lotta alle mafie di Articolo Uno, componente del partito siciliano. Militante appassionata, si batte porta per porta, strada per strada, per cambiare il mondo prima che il mondo cambi lei.