Documento scuola: prove INVALSI e PCTO non siano requisiti per esami

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Il Dipartimento “Scuola, Università e Ricerca” di Articolo Uno, preso atto della circolare 2197 del 25/11/2019, che anticipa le novità che saranno introdotte nel prossimo esame di stato,

esprime soddisfazione

– per il recepimento dei suggerimenti pervenuti da ampie parti del mondo dell’istruzione, e non solo, in merito alla necessità di ripristinare la traccia di storia tra quelle proposte per lo svolgimento della prima prova scritta di Italiano;

– per la decisione di ridefinire le procedure per lo svolgimento del colloquio, abbandonando quelle previste dal D.M. 37/2019 e dall’O.M. 205/2019, mantenendo quanto disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente di materiali preparati dalla commissione d’esame con la finalità di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”;

esprima viva preoccupazione e decisa contrarietà

per la scelta di applicare, per la prima volta dopo la sua approvazione, i requisiti di ammissione all’esame di stato stabiliti alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 13  del d.lgs. N° 62/2017, e cioè l’espletamento della prova INVALSI e lo svolgimento delle attività organizzate nell’ambito dei PCTO.

In merito a questi due punti si precisa quanto segue:

le prove INVALSI sono da tempo oggetto di contrarietà da parte del mondo della scuola. Tale contrarietà non riguarda, come da più voci si continua a sostenere, il rifiuto da parte del sistema scolastico di essere sottoposto a valutazione. In più di una occasione il mondo della scuola ha manifestato il desiderio di un adeguato riconoscimento del proprio valore, basato su un adeguato sistema di valutazione del processo di insegnamento, che, come avviene in altri sistemi scolastici europei, non può prescindere dal ricostruire un apparato ispettivo qualificato. Il meccanismo delle prove INVALSI rappresenta invece un sistema di valutazione del “prodotto finito”, e non del processo, applicando alla scuola, luogo dove sovrano è il processo di apprendimento, continuo, complesso, poliedrico, differente da realtà a realtà, una filosofia da azienda manifatturiera dove, giustamente, si controllano a campione i pezzi prodotti per individuare difetti nelle linee di produzione. La scuola non è un’azienda! E’ altresì palese la contraddizione tra quanto ribadito anche dalla stessa circolare 2197 in merito alle finalità del colloquio “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale” e il funzionamento delle prove INVALSI, che sicuramente non vanno in quella direzione.

Se le prove INVALSI possono avere ancora un senso nella scuola italiana, esso non risiede certamente nella pretesa di farle diventare elemento di valutazione degli studenti e del sistema scuola, quanto semmai farle diventare strumento di studio e ricerca sulla padronanza di conoscenze di base tra le scuole del territorio, obiettivo ben diverso, senz’altro importante ai fini conoscitivi, ma ben circoscritto e senz’altro lontano da quello ben più complesso di valutare il sistema scuola o anche solamente la preparazione di uno studente e la sua capacità di argomentare.

A maggior ragione desta poi preoccupazione il fatto che nelle ultime prove INVALSI le domande a risposta aperta presenti nei test somministrati agli studenti siano state corrette in modo manuale (e non poteva essere altrimenti), da parte di ricercatori INVALSI, senza che fosse resa trasparente ai docenti la metodologia utilizzata né le griglie o altri criteri. Questo ha rappresentato un evidente sconfinamento in quello che è da sempre un terreno di pertinenza dei docenti, e cioè la valutazione, i cui criteri vengono elaborati dalle singole scuole negli opportuni momenti di incontro e programmazione didattica.

le attività dei PCTO, derivanti dalla precedente normativa sull’alternanza scuola lavoro, sono stati anch’essi oggetto di contrasto nel mondo dell’istruzione. Non neghiamo assolutamente l’importanza di aver introdotto nella scuola un momento di confronto con la realtà extrascolastica, e in tale importante direzione va anche la recente legge in tema di Cittadinanza e Costituzione. Tuttavia, così come la sospensione della legge 92/2019, stabilita con la nota MIUR 1830 del 12/09/2019, fa intravvedere la giusta consapevolezza di procedere ad un ordinato inquadramento delle attività trasversali e di contatto con il mondo esterno alla scuola, non si capisce perché non si sia adottata la stessa lungimiranza nei confronti delle attività legate ai PCTO, che, fra l’altro, sono state già, giustamente, drasticamente ridimensionate dal precedente ministro Bussetti.

Invece di inserire tali attività nell’esame di stato sarebbe forse opportuno ripensare l’intera questione delle attività trasversali, in quanto le aree di sovrapposizione fra ciò che potrebbe ricadere nei PCTO e ciò che potrebbe essere ricompreso in Cittadinanza e Costituzione sono enormi: in quale ambito classificare, ad esempio, la partecipazione ad una conferenza con degli esponenti del mondo del lavoro, imprenditori, sindacalisti e lavoratori, in cui si spiega cos’è il contratto di lavoro o la sicurezza sul luogo di lavoro? E’ evidente quindi che in attesa di una necessaria armonizzazione di tali aspetti è quantomeno opportuno non attuare forzature che non contribuirebbero certo a rasserenare il clima nella scuola italiana, già troppo esposta a repentini cambiamenti in questi ultimi anni.

Per quanto argomentato il Dipartimento “Scuola, Università e Ricerca” di Articolo Uno

chiede

che le prove INVALSI e le attività dei PCTO non entrino a far parte dei requisiti di ammissione all’esame di stato.

La motivazione addotta nella circolare 2197, e cioè che i requisiti vengono richiesti “non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore” non rappresenta, a parere nostro, un impedimento, in quanto si è sempre in tempo, prima dell’emanazione della tradizionale O.M. che disciplina annualmente gli esami di stato a “far intervenire l’ulteriore differimento” di cui nella circolare 2197 si sottolinea la mancanza.

Roma, 26 novembre 2019

Forum Scuola Articolo Uno

Dipartimento Scuola Università e Ricerca di Articolo Uno