Tivoli: mozione contro manifestazioni di neofascismo e discriminazione razziale

Lazio

Pubblichiamo la mozione “Valori e principi di democraticità della Costituzione Repubblicana. Misure contro ogni manifestazione di neofascismo e di discriminazione razziale” presentata dal centrosinistra, di cui fa parte Articolo Uno, al comune di Tivoli

Al Sindaco

Al Presidente del CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

che tutte le iniziative e manifestazioni, provenienti da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti, che richiamano in modo esplicito a simboli fascisti o nazisti e ad ideologie proprie dei regimi totalitari e che diffondo idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, all’antisemitismo alimentate anche da una loro enorme diffusione nella rete, si fondano sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia;
che la reazione di fronte a certi comportamenti deve essere quella di condanna, ritenendo di dover perseguire con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà, principi che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica;

RICHIAMATO l’articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) che dispone che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;

RICHIAMATI i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare quelli decritti agli artt. 2 e 3 i quali recitano “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…” e che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;

EVIDENZIATO che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista…”;

VISTA la legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) di attuazione del XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;

VISTO, inoltre, l’articolo 3 della legge 654/1975 intitolata “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

VISTA, infine, la legge 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993 (c.d. Legge Mancino) che:

punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
vieta, infine ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici;

TENUTO CONTO dell’art, 17 (Divieto di abuso del diritto) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività a compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione;

TENUTO CONTO dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 c.d. “Codice delle pari Opportunità” il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;

CONSIDERATO che le garanzie a tutela dei diritti sopra menzionati possono essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l’introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali;

RITENUTO di adottare misure contro ogni manifestazione di discriminazione individuando le forme e le modalità più efficaci per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall’ordinamento, e principalmente attraverso i Regolamenti Comunali, che le organizzazioni razziste, xenofobe e antidemocratiche, che manifestino diretti od indiretti riferimenti all’ideologia fascista e nazista, abbiano agilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell’ambito delle occupazioni di suolo pubblico e della concessione degli spazi pubblici (sale, sedi di quartiere, ecc);

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

non consentire l’agibilità politica alle organizzazioni neofasciste e, in generale, a tutti coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi e sessisti;  
a dare mandato agli Uffici competenti di procedere, secondo i mezzi e i limiti previsti dall’ordinamento,all’immediato adeguamento dei Regolamenti Comunali (manifestazioni di piazza, occupazione suolo pubblico, concessione spazi e sale comunali, ecc.) prevedendo che, al momento della richiesta di autorizzazione, venga resa specifica dichiarazione che impegni al rispetto dei principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione, sanzionando le eventuali inosservanze;
a coordinarsi con il Prefetto e il Questore affinché vi sia una severa applicazione della legge n.645 del 1952 (legge Scelba) e della legge n. 205 del 1993 (legge Mancino) e a promuovere, direttamente quando possibile, azioni legali in caso di violazione delle suddette leggi sul territorio comunale;
a promuovere, in collaborazione con l’ANPI sezione comunale, iniziative per portare all’attenzione della popolazione, soprattutto delle nuove generazioni, l’affacciarsi di nuove forme di fascismo e razzismo che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza.
A sostenere ogni iniziativa nazionale ed internazionale che miri a ribadire i principi di convivenza democratica, ed in particolare di aderire come ente comunale all’anagrafe antifascista promossa dal comune di Sant’Anna di Stazzema, dandone adeguata informazione alla cittadinanza.

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